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LEGGE 18 marzo 1968, n. 250

Condono di sanzioni disciplinari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:
1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.
Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.