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LEGGE 8 marzo 1968, n. 246

Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui ai numeri 1) e 3) e a lire 500.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE