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LEGGE 18 marzo 1968, n. 240

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi, sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.
All'articolo 2, la data del: 15 marzo 1968, è sostituita con la data del: 15 aprile 1968.
All'articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono sostituite con le parole: di 120 giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE - PRETI - MANCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - BOSCO - MARIOTTI - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE