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LEGGE 6 marzo 1968, n. 218

Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna, fino a quando non sarà provveduto all'aggiornamento del catasto, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla, formazione di proprietà contadine, possono essere concesse anche per acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore sia inferiore al predetto limite.
Tali acquisti devono rispondere alla finalità di costituire imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE