stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 1968, n. 203

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-4-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:
"Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanità:
due giureconsulti;
un direttore generale della sanità militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa;
un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;
cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica;
ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria;
cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica;
tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;
due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;
due presidenti di amministrazione ospedaliera;
due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;
un medico condotto;
un farmacista esercente;
un direttore di mattatoio comunale;
due docenti universitari in ingegneria sanitaria;
due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
La nomina dei membri di cui al presente articolo avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabili".
"All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanità pubblica".