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LEGGE 8 marzo 1968, n. 200

Istituzione del comitato dei capi di Stato Maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2000)
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Testo in vigore dal:  9-4-1968 al: 1-6-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il capo di Stato Maggiore della difesa, i capi di Stato Maggiore delle forze armate e il segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel comitato dei capi di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché l'ordinamento interforze e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa.
Il comitato è il più alto organo consultivo del Ministro per la difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il capo di Stato Maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro per la difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.