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LEGGE 8 marzo 1968, n. 194

Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.
I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.
Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessati.