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LEGGE 1 marzo 1968, n. 187

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del piano di lavori e di sostituzione del materiale rotabile redatto dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge medesima, sono autorizzati:
a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni;
b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione;
c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle provviste.