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LEGGE 6 marzo 1968, n. 175

Norme integrative dell'art. 16 della legge 18 marzo 1967, n. 318, sugli orfani di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 6-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967,
n.  318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione
di  orfano  di  cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365,
anche  in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur
avendo  conseguito  il  21°  anno  di eta', si trovavano a carico del
genitore medesimo.
  Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente comma, gli interessati
debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro
il termine del 31 dicembre 1968.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE