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LEGGE 1 marzo 1968, n. 174

Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria B e de 260 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato".