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LEGGE 1 marzo 1968, n. 151

Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'anzianità minima nella qualifica iniziale prevista dalle norme permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere dell'INAM per ottenere la promozione alla qualifica superiore è ridotta, nei confronti dei dipendenti di detto istituto, vincitori dei concorsi interni indetti con deliberazione consiliare 10 gennaio 1964, di un periodo di tempo pari a mesi 5 per le categorie direttiva, esecutiva e del personale ausiliario, e, per la categoria di concetto, a mesi 13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo di segreteria, di ragioneria, dei geometri e del ruolo dei disegnatori ed assistenti sociali.
Gli effetti economici derivanti dai benefici di carriera di cui al precedente comma, non possono decorrere, comunque, da data anteriore al 10 marzo 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 marzo 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE