stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 120

Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per la esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-3-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nel piano finanziario da formularsi per la revisione delle sovvenzioni ordinarie di esercizio della "Società ferrovie complementari della Sardegna" e della "Società strade ferrate sarde", a norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative alla spesa per lavori e provviste che, comunque, restano a carico della società concessionaria in quanto non coperte da contributi statali e dalle quote di sovvenzione destinate al servizio di ammortamento ed interessi di spesa, nonché alla spesa per lavori e provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove organizzazioni dei servizi debitamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Possono altresì essere incluse nei piani finanziari, oltre che le autolinee sostitutive dei servizi ferroviari, le autolinee integrative formanti con le prime, a giudizio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone di originaria influenza delle ferrovie.
Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle provviste di cui sopra possono essere messe a disposizione per operazioni finanziarie ai sensi dello articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE