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LEGGE 9 febbraio 1968, n. 117

Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i ministri per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa.
Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.