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LEGGE 20 febbraio 1968, n. 100

Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1968 al: 2-4-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.