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LEGGE 9 febbraio 1968, n. 91

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1968 al: 1-4-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970.