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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 87

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 è sostituito dai seguenti:
"Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento.
L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.
L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, né superiore, nel massimo, al 7,50 per cento".