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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 86

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al comma precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618. A tal fine è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 450 milioni.
Qualora le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai comitati regionali per la programmazione economica siano affidati ad istituti universitari o ad istituti regionali di ricerca e di studio si applicano le modalità di cui alle disposizioni richiamate nel precedente comma.