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LEGGE 2 febbraio 1968, n. 63

Modifica dell'art. 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I vantaggi di carriera previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successivi emendamenti apportati con legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono estesi agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano conseguito il brevetto di "osservatore di aeroplano" oppure il brevetto di "pilota militare di elicottero".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE