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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 55

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1208, concernente la proroga della sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE