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LEGGE 2 febbraio 1968, n. 53

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, è ulteriormente prorogata di quindici anni.
Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti la proroga concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.