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LEGGE 2 febbraio 1968, n. 52

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, è sostituito dal seguente:
"L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 170 milioni".