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LEGGE 30 gennaio 1968, n. 39

Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è prorogata per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.