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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.
Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.