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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal: 27-2-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore
degli  ufficiali  giudiziari  e' determinato con l'applicazione della
tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di
cui  alla  lettera  a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n.
1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della
rendita  vitalizia  aggiuntiva  di  cui  alla  lettera  b) del citato
articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante.