stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 gennaio 1968, n. 31

Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-2-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.