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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 30

Modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, è sostituita dalla tabella allegata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT MORO - MARIOTTI - PRETI - RESTIVO - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE