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LEGGE 7 febbraio 1968, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INACasa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa".
All'articolo 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e seguenti".
All'articolo 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area".
All'articolo 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:
"Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:
"È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale "".
Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-ter:
"Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE