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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 22

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con le modalità dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo.
Sono inoltre valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.