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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 20

Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1967 l'indennità accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtù di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, è ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo è mantenuta l'indennità se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il ripristino di cui al comma precedente è limitato alla parte della suddetta indennità che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo.
Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale - non comprese in esso le indennità per carico di famiglia e l'indennità integrativa speciale - non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverrà in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.