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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1376

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal:  3-2-1968 al: 31-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4:
a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie:
1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri;
2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto;
3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato;
b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio;
c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo;
d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato;
e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonché per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.