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LEGGE 28 dicembre 1967, n. 1374

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.