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LEGGE 28 dicembre 1967, n. 1330

Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-2-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo articolo 9 della presente legge.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
3) buona condotta;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
5) idoneità fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della esclusione.