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LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1261

Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1968 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.