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LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1252

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato di lire 400 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:
lire 40.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1968;
lire 60.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1969;
lire 80.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1970;
lire 100.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1971;
lire 120.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1972.