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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1245

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:
"Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle disposizioni in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni".