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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1244

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.