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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1242

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE