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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1233

Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1968 al: 7-3-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.
L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.
Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.