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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1231

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo stato o a mezzo di enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:
"L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.
Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.
Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".