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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1230

Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:
"Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE