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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1229

Abolizione del contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1 gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f) del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
1 contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT MORO - BOSCO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE