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LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1227

Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

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Testo in vigore dal: 12-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  per  l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire
125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971
la  spesa  di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello
Stato  nelle  spese  di  lotta  contro le cocciniglie degli agrumi ai
sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.