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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 117

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

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Testo in vigore dal:  16-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.
È prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136.