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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1221

Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.
Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.