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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1192

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.