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LEGGE 22 novembre 1967, n. 1177

Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo delle guardie di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo strumento per cui si è conseguita la dichiarazione di idoneità.
Agli effetti dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 ed al secondo comma dello articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT MORO - TAVIANI - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE