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LEGGE 22 novembre 1967, n. 1175

Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della giustizia militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 31-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n.
652,  i  gradi  che  possono  essere  attribuiti ai cancellieri della
giustizia   militare,   iscritti  di  diritto  nel  ruolo  ordinario,
categoria  cancellieri,  del  Corpo  degli ufficiali in congedo della
giustizia  militare,  sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti
alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1965,  n. 1479, a fianco
indicate:
    maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare
o cancelliere capo della procura generale militare;
    colonnello: cancelliere capo di prima classe;
    tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
    maggiore: cancelliere capo di terza classe;
    capitano: cancelliere di prima classe;
    tenente: cancelliere di seconda classe;
    sottotenente: cancelliere di terza classe.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE