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LEGGE 9 dicembre 1967, n. 1156

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-12-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea e convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie".