stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 novembre 1967, n. 1146

Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  27-12-1967 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.