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LEGGE 24 novembre 1967, n. 1115

Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-12-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n.
173, e' sostituito dal seguente:
  "I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo
possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale
di  previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione
di  quote  dello  stipendio  o  paga non superiori al quinto e con la
osservanza  delle  norme  stabilite  dal  testo  unico  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive disposizioni modificatorie.
  A  tal  fine  lo  stipendio o paga fruiti dal detto personale viene
assoggettato  al  contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo
11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE